PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Registri delle attività
di relazione istituzionale).

      1. L'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti del Parlamento italiano, nonché dei suoi componenti e funzionari si informa ai princìpi di pubblicità e trasparenza.
      2. Sono istituiti presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i registri dell'attività di relazione istituzionale nei confronti dei componenti delle assemblee legislative.
      3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il registro dell'attività di relazione istituzionale nei confronti dei titolari di pubbliche funzioni.
      4. Sono istituiti, con leggi regionali, presso i consigli regionali, provinciali e comunali, i registri delle attività di relazione istituzionale nei confronti delle rispettive assemblee elettive.
      5. I registri di cui al presente articolo sono pubblici.

Art. 2.
(Definizione dell'attività
di relazione istituzionale).

      1. Per attività di relazione istituzionale si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri e dei funzionari del Parlamento, del Governo, dei dirigenti, dei funzionari dei ruoli direttivi, del personale inquadrato nelle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri e posizioni corrispondenti degli altri comparti, della pubblica amministrazione,

 

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e di membri delle assemblee elettive regionali, provinciali e comunali.

Art. 3.
(Iscrizione nei registri).

      1. Chiunque svolga attività professionale di relazione istituzionale continuativamente e in modo prevalente nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, rappresentando o promuovendo presso le istituzioni di cui all'articolo 1 interessi privati, deve chiedere l'iscrizione negli appositi registri di cui al medesimo articolo indicando:

          a) i dati anagrafici ed il domicilio professionale;

          b) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale che si intende svolgere;

          c) i soggetti istituzionali che si intendono contattare.

      2. Per l'iscrizione nei registri di cui all'articolo 1 il soggetto richiedente deve:

          a) avere compiuto la maggiore età;

          b) non avere subìto, nell'ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica fede o il patrimonio;

          c) godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici.

Art. 4.
(Relazioni periodiche).

      1. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nei registri sono obbligati a presentare agli uffici cui spetta la tenuta dei registri medesimi una relazione dell'attività svolta nel semestre, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi conseguiti, dei mezzi impiegati e delle spese sostenute.
      2. Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività è stata

 

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svolta, con le eventuali variazioni intervenute, nonché dei dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all'attività e dei soggetti istituzionali contattati.

Art. 5.
(Verifica delle relazioni).

      1. Gli uffici cui spetta la tenuta dei registri possono disporre verifiche sulle relazioni e sui documenti presentati dai soggetti esercenti l'attività di relazione istituzionale iscritti nei medesimi registri, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni in merito.

Art. 6.
(Sanzioni).

      1. In caso di omessa iscrizione nei registri si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

      2. In caso di mancato deposito delle relazioni di cui all'articolo 4, ovvero di non ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni o di fornire ulteriori dati, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.

      3. Nei confronti degli iscritti nei registri di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per quanto di loro competenza, trasmettono gli atti, qualora i soggetti interessati non provvedano entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri contesta l'omessa ottemperanza agli obblighi di cui alla presente legge.
      4. Le leggi regionali disciplinano la procedura per l'applicazione delle sanzioni per le violazioni connesse dagli iscritti nei registri di cui all'articolo 1, comma 4.